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14 Luglio 2009 ARCHEOLOGIA
Andrea Mascolini Italia Oggi
Scavi archeo solo alle università Incarichi anche ai singoli professionisti secondo la novità del decreto del ministero Beni culturali
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La verifica preventiva di interesse archeologico sarà svolta da università e singoli professionisti, mentre cooperative e imprese rischiano l'esclusione. E' quanto prevede il decreto 20 marzo 2009, n. 60 del Ministro per i beni e le attività culturali pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 15 giugno 2009, n. 136 che disciplina la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni).

Il provvedimento riguarda la disciplina delle attività da svolgere in aree archeologiche quando il soprintendente richiede l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree a spese del committente, in adempimento al Codice dei beni culturali.

Rispetto a tale fattispecie anche il Codice dei contratti pubblici stabilisce (art. 95, comma 1) che le stazioni appaltanti trasmettano al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari, ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

In base alla norma del Codice il Ministro ha quindi definito quali devono essere i requisiti per essere iscritti in un apposito elenco da parte dei soggetti (universitari e non). L'elenco è previsto che sia tenuto dalla direzione generale per i beni archeologici e sarà composto da due sezioni. La prima riservata agli istituti o dipartimenti archeologi universitari, la seconda riservata agli «altri soggetti in possesso dei requisiti" previsti dal regolamento agli articoli 3 e 11.

Il decreto prevede che per istituti o dipartimenti universitari si debbano intendere quelli «cui afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori confermati» operanti nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico: e che si occupano di antichità diffuse sul territorio nazionale, comprese cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale. Per gli «altri soggetti», diversi dagli istituti o dipartimenti universitari, il decreto stabilisce che essi devono essere in possesso di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia o di titoli equipollenti. La norma, riferendosi a «soggetti» che devono possedere i citati titoli, di fatto esclude la possibilità di iscrizione nell'elenco per soggetti come le cooperative, gli studi professionali e le società che operano in questi settori e che non «possiedono» direttamente questi titoli, ma hanno al loro interno esattamente le stesse professionalità. Se così fosse sarebbe evidente la discriminazione posta in essere dalla norma che finirebbe per agevolare non poco le università e i singoli, restringendo la concorrenza in questo delicato ambito. Il decreto prevede che entro 90 giorni dalla domanda il Ministero debba rispondere e che la domanda sia corredata da un curriculum (che sarà poi messo on line) da predisporre secondo un modello allegato al decreto stesso.