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25 Giugno 2009 ARCHEOLOGIA
Francesco Padulano Il Sole 24 Ore
Elenco degli archeologi per i «saggi preventivi»
tempo di lettura previsto 3 min. circa

ROMA Censimento per gli archeologi ai quali sono affidate, nel caso di opere pubbliche, le verifiche preventive, così da avere già nella fase di progettazione un saggio sull'esistenza o meno di reperti e testimonianze. Il decreto 60/2009, che istituisce l'elenco in cui troveranno posto sia gli istituti universitari che i professionisti, è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15giugno. Per arrivare a questo primo risultato sono stati necessari più di tre anni: infatti l'elenco era stato previsto dal decreto legislativo 163/2006, il Codice degli appalti pubblici. Questo provvedimento definisce «la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico»: i risultati devono essere inviati dalla stazione appaltante al sovrintendente. Le fondamenta erano state per gettate nel decreto legislativo 42/2004, che parla di saggi archeologici preventivi nelle aree di interesse archeologiche, nel caso di lavori pubblici. Le verifiche sono a cura del committente. Ora, l'elenco pubblico, tenuto dal ministero per i Beni e le attività culturali, raccoglierà in due sezioni i dipartimenti universitari che si occupano di antichità e i professionisti. Gli istituti universitari iscrivibili devono avere almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori confermati. Le specializzazioni che danno titolo all'inserimento nell'albo sono: preistoria e protostoria; etruscologia e antichità italiche; archeologia classica; archeologia cristiana e medievale; topografia antica; metodologie della ricerca archeologica; archeologia fenicio-punica. I professionisti devono avere una laurea magistrale e un diploma di specializzazione in archeologia; oppure un dottorato di ricerca. L'elenco darà - secondo la soprintendente di Avellino e Salerno, Maria Luisa Nava - «un inquadramento a una figura professionale che ha molta incidenza in un Paese come il nostro». Giorgia Leoni, presidente della Confederazione italiana archeologi (Cia), dice che «finalmente è stato citato, per la prima volta in una legge, l'archeologo ´chi è´ e ´cosa fa´. Anche se l'elenco non riuscirà ad includere tutti». I requisiti, infatti, escludono quanti hanno solo una laurea in lettere antiche. «C'è il rischio sottolinea Tsao Cevoli, presidente dell'Associazione nazionale archeologi (Ana) di avere un elenco composto solo dalla fascia più alta della professione. Va bene come primo passo per uscire dalla giungla della totale mancanza di norme e di tutele, per noi che lavoriamo soprattutto all'interno dei cantieri delle grandi opere pubbliche. In ogni caso, restiamo in attesa di una riforma più organica». L'elenco permetterà una maggiore trasparenza nell'affidamento degli incarichi di prevenzione archeologica, poiché solo gli iscritti potranno partecipare alle selezioni. Tuttavia, il presidente dell'Ana del Lazio, Salvo Barrano, è critico: «La presenza nell'elenco anche dei dipartimenti universitari, che usufruiscono di risorse pubbliche, non produrrà una sorta di concorrenza sleale nei confronti dei professionisti, associati e no, che non hanno a disposizione gli stessi mezzi?».

Il registro

Il decreto 60 del ministero per i Beni e le attività culturali disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco degli archeologi e dei dipartimenti archeologici universitari. La lista sarà tenuta dalla direzione generale peri Beni archeologici. L'iscrizione avviene su domanda, con autocertificazione dei titoli e un curriculum sul profilo culturale. La domanda potrà essere presentata con modalità telematica

La procedura

Il termine per la conclusione del procedimento d'iscrizione è di 90 giorni dalla ricezione del modello. Se prima di questo periodo il dipartimento o il professionista iniziano a svolgere l'attività di archeologia preventiva, devono comunicarlo alla Direzione che, entro 30 giorni, passa alla verifica dei requisiti dichiarati nel curriculum allegato al modello d'iscrizione. Nel caso in cui, dopo la verifica, manchino i titoli richiesti, si procede con un motivato provvedimento di rifiuto

L'aggiornamento

I dipartimenti e gli istituti archeologici hanno l'obbligo di comunicare alla direzione peri Beni culturali le eventuali variazioni delle proprie strutture scientifiche e didattiche. Ogni tre anni poi devono confermare i requisiti necessari all'iscrizione. È consentito l'invio di dati e documenti per arricchire il curriculum